Art. 5.
(Programmi di ricerca e di informazione).

      1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, promuove specifici programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche sull'obesità al fine di aggiornare le possibilità di prevenzione, di diagnosi precoce, di terapia e di riabilitazione delle patologie abitualmente associate all'obesità stessa.
      2. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove una campagna di informazione per una corretta alimentazione e sull'igiene degli alimenti.